Archivio Giovanni Testori

Modalità di consultazione



Estratto dal Regolamento per la consultazione dell’Archivio Giovanni Testori


Articolo 5


1. L’accesso al fondo per la consultazione è limitato ai soggetti che perseguano una finalità di studio o ricerca.
2. Il soggetto che intende consultare i documenti del Fondo deve presentare richiesta scritta alla Soprintendenza Archivistica redatta secondo i moduli da quest’ultima all’uopo predisposti.
La Fondazione Mondadori permette l’accesso al Fondo al soggetto autorizzato a fronte della presentazione di copia autentica del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica.
3. Le modalità di accesso alla sala di studio seguiranno gli orari e le norme indicate nel Regolamento generale di consultazione della Fondazione Mondadori.
4. Chiunque acceda al Fondo o comunque fruisca dei servizi di consultazione, prestito o riproduzione è altresì tenuto all’osservanza delle norme del “Regolamento per l’accesso e la fruizione del Fondo”.

Articolo 6

1. Salvo eccezionali e comprovati motivi di studio e ricerca, in ordine alla valutazione dei quali è dato alla Fondazione Mondadori ogni più ampio potere tenuto conto dell’esigenza primaria di garantire la conservazione e l’integrità del Fondo e dei documenti che lo compongono, il servizio di consultazione si attua mediante la messa a disposizione, presso la sala di studio della Fondazione Mondadori, della riproduzione delle unità archivistiche richieste.
2. Nel caso in cui la Fondazione Mondadori non ritenga di poter accogliere la richiesta di accesso agli originali delle unità archivistiche del Fondo, chi ne abbia interesse può presentare specifica richiesta alla Regione Lombardia, che la valuta sentite, ciascuna per quanto di sua competenza, la Soprintendenza Archivistica e la Fondazione Mondadori.
La Fondazione Mondadori concede l’accesso agli originali ai soggetti autorizzati a fronte della presentazione di copia autentica del nulla osta rilasciato dalla Regione Lombardia.
3. All’accesso al Fondo e al termine della consultazione, il soggetto autorizzato è tenuto ad apporre la propria firma nel registro di cui all’art. 11, lettera a).
4. La Fondazione Mondadori, per motivi dettatati dalla necessità di garantire la conservazione degli originali (tra i quali la necessità di farli sottoporre a restauro), ha diritto di sospendere l’accesso alla consultazione degli originali, dandone comunicazione alla Regione Lombardia, la quale, valutata la situazione e sentita la Soprintendenza Archivistica, provvede in ordine agli adempimenti da adottare ovvero comunica alla Fondazione Mondadori di riammettere alla consultazione detti originali. La Fondazione Mondadori è esentata da qualsiasi responsabilità, diretta, indiretta o conseguente, per ogni e qualsiasi danno correlato alla sospensione del servizio di consultazione per le ipotesi di cui presente comma, salvo che abbia agito con dolo o colpa grave.
5. Il personale della Fondazione Mondadori preposto al servizio di consultazione ha la facoltà di richiedere, per eccezionali motivi, in qualsiasi momento la restituzione immediata dei documenti o delle loro riproduzioni concessi in consultazione.
6. La Regione Lombardia riconosce che la Fondazione Mondadori ha il diritto di chiedere e percepire dagli utenti un contributo a titolo di rimborso delle spese per predisporre e garantire la continuità dei servizi di consultazione.