Statuto

Art. 1 – Denominazione
È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori”. La Fondazione ha sede in Milano, Via Riccione n. 8; la sua durata è illimitata.

Art. 2 – Scopi
La Fondazione ha lo scopo di tenere viva e onorare la memoria di Arnoldo e Alberto Mondadori attraverso una serie di iniziative, distinte e complementari, che comprendono la catalogazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’archivio storico, nonché la salvaguardia e la valorizzazione delle fonti archivistiche e documentarie relative all’attività della Mondadori e del Saggiatore e, più in generale, all’attività del mondo editoriale.
La Fondazione intende altresì promuovere, in tutte le possibili forme, la formazione in campo editoriale e culturale, la diffusione della lettura, gli studi sull’evoluzione dell’editoria, gli studi filologici, letterari e saggistici, nonché ricerche nell’ambito delle scienze umane.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o in detenzione;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
f) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
g) istituire e/o erogare premi e borse di studio;
h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell’editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
• dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
• dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
• dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
• dai contributi dei Benemeriti;
• dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
• da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani o internazionali.

Art. 5 – Fondo di gestione
Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
• da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
• da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
• dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Benemeriti o da soggetti terzi;
• dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
1) il Presidente
2) il Consiglio di Amministrazione
3) il Consiglio dei Benemeriti
4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 – Presidente
Il Presidente della Fondazione è nominato nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Presiede altresì il Consiglio dei Benemeriti. Dura in carica tre anni e può essere confermato.
Il Presidente dirige e coordina le attività della Fondazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Presenta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale preventivo e consuntivo. Ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori determinandone le specifiche attribuzioni.
Il Presidente nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.
Il Consiglio di Amministrazione sceglie altresì tra i suoi componenti un Vicepresidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione
Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, a vita ed elettivi, non inferiore a sette e non superiore a quindici.
a) Consiglieri a vita
Sono Consiglieri a vita i Fondatori e successivamente i successori da loro designati, scelti tra i rispettivi discendenti in linea retta.
In caso di cessazione per qualunque ragione dalla carica (morte, dimissioni o altra causa), essi hanno diritto di nominare ciascuno il proprio successore nel Consiglio, il quale è Consigliere a vita. Ciascun Consigliere a vita, qualora non ritenga di poter assolvere la propria funzione, può altresì nominare, per ogni triennio, un sostituto temporaneo, fatto salvo il diritto di designazione del proprio successore ai sensi del comma precedente.
La nomina del successore a vita o del sostituto temporaneo di un Consigliere a vita dovrà, peraltro, essere approvata dai Consiglieri a vita in carica con deliberazione a maggioranza semplice.
Qualora un Consigliere a vita cessi dalla carica per qualunque ragione senza avere provveduto alla scelta del proprio successore, provvederanno in sua vece, con voto a maggioranza semplice, i Consiglieri a vita in carica.
b) Consiglieri elettivi
I Consiglieri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Vengono nominati dal Consiglio dei Benemeriti a maggioranza, fermo restando quanto previsto all’art. 11 del presente Statuto. Qualora un Consigliere elettivo decada dalla sua carica per qualunque ragione, può essere cooptato al suo posto dal Consiglio di Amministrazione un Consigliere, destinato a rimanere in carica per il tempo residuo del mandato dei Consiglieri elettivi in carica.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione
Funzionamento
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno.
Dovrà altresì essere convocato qualora ciò venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
L’avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri per lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione o, in caso d’urgenza, per telegramma almeno un giorno prima.
Fatta salva la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie e dall’art. 17, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro: ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione
Poteri
Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per l’amministrazione e il funzionamento della Fondazione.
Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio, determina le attività culturali nel quadro degli indirizzi indicati dal Consiglio dei Benemeriti, nel rispetto degli scopi della Fondazione.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
• sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente come da art. 7 dello Statuto;
• nomina il direttore della Fondazione e ne stabilisce i compiti;
• gestisce i rapporti con il personale della Fondazione;
• approva entro il 31 ottobre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio al 30 giugno. Il bilancio consuntivo dovrà contenere una situazione patrimoniale e un conto dei profitti e delle perdite, distinguendo tra attività istituzionali e attività connesse;
• determina la misura del contributo minimo annuale e una tantum per l’ammissione al Consiglio dei Benemeriti, ai sensi dell’art. 11;
• delibera le modifiche dello Statuto a norma dell’art. 16;
• partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione, a norma dell’art. 17;
• delibera l’accettazione delle donazioni, dei contributi e dei lasciti;
• nomina i membri del Consiglio dei Benemeriti di cui alla lettera a) dell’art. 11;
• approva le domande di ammissione al Consiglio dei Benemeriti per i soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 11.
• Il Consiglio d’Amministrazione può con propria deliberazione istituire il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente del Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio d’Amministrazione delega al Comitato esecutivo parte dei propri poteri nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.
• Il Comitato esecutivo si riunisce su iniziativa del Presidente ed è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione, inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Consiglio dei Benemeriti
Composizione
Il Consiglio dei Benemeriti è composto da: a) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, che si siano distinte nel campo della cultura, dell’impresa, delle professioni; b) coloro che versino alla Fondazione un contributo annuale o “una tantum” (da cui si intende esclusa la dotazione iniziale all’atto della costituzione) nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali in qualità di Benemeriti, il rappresentante dai medesimi enti designato sarà membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell’ambito dei componenti elettivi del Consiglio stesso.
Le nomine e le domande di ammissione sono sottoposte al vaglio del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 10, ultima parte.
Il Consiglio dei Benemeriti dovrà essere sempre composto da almeno tre membri. Laddove il numero dei componenti si riducesse al di sotto di tale minimo, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere senza indugio alla sua reintegrazione.

Art. 12 – Consiglio dei Benemeriti
Funzionamento
Il Consiglio dei Benemeriti è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale lo convoca con ragionevole preavviso almeno una volta all’anno, fissando una prima e una seconda convocazione. Il Consiglio è convocato altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri.
Il Consiglio dei Benemeriti è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre membri. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva la maggioranza qualificata di cui all’art. 17.
Hanno diritto di voto tutti i Consiglieri; i Consiglieri elettivi di cui alla categoria sub b) con contribuzione annuale, solo se in regola con il pagamento del contributo.
La qualità di membro del Consiglio dei Benemeriti si perde in caso di:
1) morte ovvero, nel caso di persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
2) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;
3) decadenza per reiterato mancato versamento del contributo.

Art. 13 – Consiglio dei Benemeriti
Competenza
Il Consiglio dei Benemeriti promuove le attività culturali della Fondazione previste dall’art. 2, da proporre al Consiglio di Amministrazione e ne elabora le linee fondamentali.
Il Consiglio dei Benemeriti provvede all’integrazione del Consiglio di Amministrazione, nominando, anche fuori dal proprio ambito, i Consiglieri elettivi, secondo quanto disposto dall’art.8. Partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione a norma dell’art. 17.
Al Consiglio dei Benemeriti compete altresì la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti
Composizione
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dal Consiglio dei Benemeriti.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per tre anni e possono essere confermati.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti
Funzioni
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Modifiche dello Statuto
Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con il necessario voto favorevole di almeno due Consiglieri a vita.

Art. 17 – Liquidazione
In caso di estinzione e scioglimento, per qualunque causa, e di conseguente liquidazione ai sensi dell’art.30 c.c., il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
La destinazione del patrimonio viene deliberata con determinazione comune del Consiglio dei Benemeriti e del Consiglio di Amministrazione, validamente costituitasi in adunanza con la presenza della maggioranza dei rispettivi membri, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Articolo 18 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

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